Oltre che dalla legge 157/92, la caccia è governata anche da altre leggi o regolamenti.

Vi è, ad esempio, la legge 394/91 del 6 dicembre 1991, cioè la legge quadro sulle aree protette, la cui finalità generali è quella di “dettare i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette”, per garantire e promuovere “la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese”.

All’articolo 11, la legge prevede alcune misure destinate a garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, tra cui due importanti divieti sull’attività venatoria: il divieto generale di caccia, nonché di cattura, danneggiamento e disturbo delle specie animali” (articolo11, comma 3) e il divieto di introduzione (salvo se autorizzato), da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura (articolo 11 comma 3 lettera f).

Entrambi i divieti sono sanzionati penalmente dall’articolo 30, comma 1, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro 103 a euro 12911. Il comma 4 dell'articolo 11 prevede la possibilità di adottare delle deroghe, per l’Ente Parco, rispetto al comma 3 (uccisione, cattura ecc. di specie animali), in casi di particolare necessità come quelle relative a danni provocati dalla fauna o a forme di controllo faunistico.

Importante è poi il decreto n. 184/2007 “"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In esso sono contenute rilevanti previsioni per l’attività venatoria.

Il decreto detta le misure minime di conservazione per i siti della rete Natura 2000 e prevede, dunque, la regolamentazione di varie attività umane nei siti della rete, soprattutto le ZPS. Tra le attività regolamentate vi è anche la caccia, per cui si prevede (all’articolo 5, comma 1) una serie di misure inderogabili, valide per tutte le tipologie di ZPS, tra cui il divieto di:

  • caccia nel mese di gennaio, con talune eccezioni;
  • preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
  • caccia in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli;
  • utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (di ZPS e SIC);
  • ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, con alcune eccezioni;
  • caccia a Pernice bianca, Combattente, Moretta;
  • attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, con alcune eccezioni;
  • costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti.

 

Da considerare, infine, la legge n. 66 del 2006 che recepisce per l’Italia l’Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia, comunemente detto AEWA.

L’Accordo prevede varie azioni a tutela degli uccelli migratori acquatici, tra cui il divieto di utilizzo, per le attivit&` di caccia, di munizioni al piombo nelle zone umide. Tale misura, che è finalizzata a prevenire o ridurre il fenomeno del Saturnismo causato negli uccelli acquatici dall’ingerimento di piombo e di altre sostanze tossiche, viene sempre più estesa all’intero territorio e all’intera attività venatoria, dunque non solo quella relativa alle zone umide. Ciò, a causa delle gravi conseguenze che l’ingestione diretta o indiretta del piombo provoca negli animali. Si consideri, in tale senso, il piombo ingerito dagli uccelli rapaci che si cibano di parti di selvaggina con tracce di piombo quali ad esempio le viscere degli animali abbattuti (che di solito vengono lasciate sul posto).